Organi di revisione degli Enti Locali: è applicabile l’art. 6, comma 3, del Dl. n. 78/10

Con la Delibera n. 155 del 21 ottobre 2015, la Corte dei conti Piemonte si esprime in merito alla corretta interpretazione dell’art. 6, commi 1 e 3, del Dl. n. 78/10. La disposizione in parola prevede che, “fermo restando quanto previsto dall’art. 1 comma 58 della Legge n. 266/05, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 3 dell’art. 1 della Legge n. 196/09, incluse le Autorità indipendenti, ai componenti di Organi di indirizzo, direzione e controllo, Consigli di amministrazione e Organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2015, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma”. La Sezione ribadisce l’applicabilità agli Organi di revisione degli Enti Locali dell’art. 6, comma 3, del Dl. n. 78/2010.
Corte dei conti Piemonte – Delibera n. 155 del 21 ottobre 2015
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