Gli Organi di revisione contabile degli Enti locali in scadenza, per i quali l’Amministrazione non abbia potuto provvedere al rinnovo per comprovati motivi, sono prorogati fino al 15 maggio 2020. A renderlo noto è il Ministero dell’Interno – Direzione centrale per la Finanza locale, con il Comunicato 16 aprile 2020, con oggetto “Sospensione termini dei procedimenti amministrativi – Art. 103, comma 1, del Dl. 17 marzo 2020, n. 18. Nomina Organo di revisione contabile degli Enti Locali”.
Il Pronunciamento fa seguito al precedente Comunicato 27 marzo 2020 della stessa Direzione centrale, pari oggetto, che aveva già disposto la proroga della validità degli incarichi di revisione in applicazione dell’art. 103 del Dl. 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”), che ha introdotto la sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, fino al 15 aprile 2020.
Preso atto che tale termine è stato prorogato ulteriormente al 15 maggio 2020 con l’art. 37 del Dl. 8 aprile 2020, n. 23 (“Liquidità Imprese”), la Finanza locale, con riferimento ai procedimenti inerenti l’estrazione e la nomina dell’Organo di revisione contabile degli Enti locali, in virtù della disposizione dell’art. 235 del Tuel, sulla durata del medesimo Organo e sull’eventuale prorogatio per 45 giorni, ha ritenuto opportuno stabilire che, allo scadere del periodo di prorogatio, qualora l’Ente Locale, per comprovati motivi, non abbia ancora provveduto al rinnovo del proprio Organo di revisione, l’incarico dei componenti tale Organo in scadenza sia in ogni caso prorogato fino al 15 maggio 2020.




