Ospedali “classificati”: Palazzo Spada esclude la completa equiparazione a quelli pubblici

Nella Sentenza n. 1410 del 28 febbraio 2019 del Consiglio di Stato, i Giudici statuiscono che è esclusa la completa equiparazione degli Ospedali c.d. “classificati” al regime degli Ospedali pubblici. In particolare, gli Ospedali classificati, anche se non sono soggetti al regime dell’accreditamento e operano nell’ambito del Servizio sanitario nazionale direttamente erogando le prestazioni, sulla base di accordi con le Regioni ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2-quater del Dlgs. n. 502/1992, non si possono ritenere a tutti gli effetti nell’ordinamento nazionale equiparati ad un soggetto pubblico.

Quindi, nel caso di specie, la qualifica di un ospedale classificato e l’inserimento dello stesso nella rete ospedaliera del Servizio sanitario regionale non consentivano la possibilità di attribuire a tale Ospedale la fornitura di un prodotto nei confronti di altri Ospedali e Aziende sanitarie della Regione senza l’esperimento delle prescritte procedure di gara. Tale attribuzione, operata con la Delibera della Regione in questione e con gli atti convenzionali a valle stipulati, ha integrato l’affidamento diretto di una fornitura in violazione della disciplina nazionale ed eurounitaria sugli appalti.