Pagamenti P.A.: ripartite le risorse stanziate dal “Decreto Enti Locali” per il saldo dei debiti delle Regioni e delle Province autonome

 

Con Decreto 20 luglio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 191 del 19 agosto 2015, sono state ripartite le risorse di cui all’art. 8, comma 2, del Dl. n. 78/2015 (“Decreto Enti Locali”).

Ricordiamo che la norma citata, finalizzata a garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all’art. 4, del Dlgs. n. 231/02, aveva incrementato di 2 miliardi di Euro la “Sezione per assicurare la liquidità alle Regioni e alle Province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari” del “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, di cui all’art. 1, comma 10, del Dl. n. 35/13.

Con il Decreto in commento sono state rese note le somme concesse a ciascuna Regione e Provincia autonoma a seguito delle richieste trasmesse al Mef, sottoscritte dal Presidente e dal Responsabile finanziario, entro il 30 giugno 2015.

Con gli importi concessi, le Amministrazioni potranno far fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.

Come stabilito dal comma 2 dell’art. unico del Decreto in commento, i pagamenti di cui al presente articolo – riguardanti i debiti non estinti alla data del 19 giugno 2015 – sono effettuati, per almeno due terzi, con riferimento ai residui passivi, anche perenti con copertura in bilancio, nei confronti degli Enti Locali, a fronte dei quali vi siano corrispondenti residui attivi degli Enti Locali

stessi; qualora i predetti residui passivi risultassero inferiori, i pagamenti riguardano la loro totalità.

La priorità dovrà essere data ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra questi, a quelli più antichi. I pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla data di erogazione dell’anticipazione di liquidità, salvo quelli relativi ai residui passivi perenti, per i quali il termine sono concessi 60 giorni.

Le richieste avanzate dalle Regioni – pari a un totale di Euro 1.963.239.036,93 – sono state interamente soddisfatte.