Parcheggi: riserva di posti gratis e sanzioni del “Codice della Strada”

Nella Sentenza n. 308 del 9 gennaio 2019 della Corte di Cassazione, la questione controversa riguarda la mancata riserva di una adeguata area destinata a Parcheggio libero, mancata riserva che ad avviso del ricorrente determinerebbe l’illegittimità delle sanzioni irrogate al ricorrente per violazione dell’art. 7, comma 1 del Dlgs. n. 285/1992, illegittimo essendo il provvedimento ad esse presupposto, istitutivo di aree di sosta a pagamento.

La Suprema Corte osserva che l’art. 7, comma 8 del “Codice della Strada”, prevede che, “qualora il Comune assuma l’esercizio diretto del Parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lett. f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 ‘area pedonale’ e ‘zona a traffico limitato’, nonché per quelle definite ‘A’ dall’art. 2 del Decreto del Ministro dei Lavori pubblici n. 1444/68 (..) e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”.

Quindi, in base a quanto sopra esposto, i Giudici di legittimità chiariscono che, nel caso di specie, le strade in cui sono state effettuate le violazioni rientrano nella zona “A”, esclusa dall’obbligo di riserva dell’area destinata a Parcheggio libero.