Il Dait, con il Parere n. 20658 del 6 luglio 2026, pubblicato il 30 settembre 2026, interviene sul computo del termine di 3 giorni liberi per la convocazione del Consiglio comunale.
Il Parere trae origine da una richiesta formulata dal Sindaco di un Comune in merito alla corretta modalità di calcolo del termine di 3 giorni liberi previsto per la Convocazione del Consiglio comunale. Il Dipartimento evidenzia preliminarmente che, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), il funzionamento del Consiglio e le relative modalità di convocazione sono disciplinati dal Regolamento consiliare, adottato nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto.
Nel caso esaminato, il Regolamento comunale non è stato trasmesso né risultava reperibile sul sito istituzionale dell’Ente; è stato invece possibile consultare lo Statuto, il quale stabilisce che le Sessioni ordinarie del Consiglio debbano essere convocate almeno 5 giorni prima della data fissata, quelle straordinarie almeno 3 giorni prima, mentre nei casi di eccezionale urgenza è sufficiente un preavviso di 24 ore. Tuttavia, né lo Statuto né il Regolamento contengono disposizioni specifiche sulle modalità di computo dei termini.
In assenza di una disciplina locale espressa, il Ministero ritiene necessario fare riferimento ai Principi generali contenuti nell’art. 155 del Codice di procedura civile. Tale disposizione prevede, che nel computo dei termini a giorni, non si tenga conto del giorno iniziale, mentre i giorni festivi devono essere inclusi nel calcolo. Qualora il termine venga a scadere in un giorno festivo, la scadenza è automaticamente prorogata al primo giorno successivo non festivo.
A sostegno di tale interpretazione viene richiamata anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione che, con la Sentenza n. 20509/2025, ha precisato che la proroga opera anche nei casi in cui il termine venga a scadere di sabato per effetto delle regole di computo previste dall’art. 155 del Cpc. Ne consegue che, laddove la scadenza cada in un giorno festivo, essa deve essere differita al primo giorno utile successivo.
In conclusione, il Parere afferma che, quando lo Statuto e il Regolamento comunale non disciplinano espressamente il computo dei giorni per la Convocazione del Consiglio, trovano applicazione le regole generali dettate dall’art. 155 Cpc.: il giorno iniziale non si computa, i giorni festivi si conteggiano, e l’eventuale scadenza in giorno festivo viene prorogata al primo giorno non festivo successivo.


