Parere sugli strumenti urbanistici generali e attuativi dei Comuni siti in zone sismiche: competenza in Umbria dei Comuni, anziché dell’Ufficio tecnico regionale

Nella Sentenza n. 5078 del 2 luglio 2021 della Consiglio di Stato, i Giudici chiariscono che è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29, comma 9, della Lr. Umbria n. 11/2005, per contrasto con l’art. 117, comma 3, della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che sono i Comuni, anziché l’Ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali e attuativi dei Comuni siti in zone sismiche, stante il suo contrasto con l’art. 117, comma 3, della Costituzione, in ragione della interposta norma rafforzata, espressione di un principio generale dell’ordinamento giuridico, rappresentata dall’art. 89, del Dpr. n. 380/2001.  Peraltro, i Giudici precisano che l’art. 24, comma 9, della Lr. Umbria n. 11/2005, è stato abrogato dalla successiva Legge regionale n. 1/2015, la quale tuttavia all’art. 28, comma 10, ha riprodotto lo stesso, identico contenuto della precedente disposizione. Sennonché, l’art. 28, comma 10, della Lr. Umbria n. 1/2015 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale. Più in particolare, il Giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 28, comma 10, e 56, comma 3, della Lr. Umbria n. 1/2015, nella parte in cui stabiliscono che sono i Comuni, anziché l’Ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali e attuativi dei Comuni siti in zone sismiche. La questione di costituzionalità involge, pertanto, una norma (art. 24, comma 9, della Lr. Umbria n. 11/2005) non più in vigore nell’ordinamento giuridico ma che, ciò nonostante, è stata applicata ratione temporis alla fattispecie che ha originato la controversia, assumendo così connotati della rilevanza in concreto in forza del principio tempus regit actum