Parere sulle Linee guida Anac recanti la disciplina sulle clausole sociali

Parere sulle Linee guida Anac recanti la disciplina sulle clausole sociali (Art. 50 d. lgs. 18 aprile 2016 n.50 come modificato dal d. lgs. 19 aprile 2017 n.56)

Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale, 21/11/2018 n. 2703

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Adunanza della Commissione speciale del 26 ottobre 2018

NUMERO AFFARE 01747/2018

OGGETTO:

Autorità nazionale anticorruzione – ANAC.

Linee guida recanti la disciplina delle clausole sociali
(Art. 50 d. lgs. 18 aprile 2016 n.50 come modificato dal d. lgs. 19 aprile 2017 n.56)

LA COMMISSIONE SPECIALE del 26 ottobre 2018

– vista la nota 5 ottobre 2018 prot. n.82242 del Presidente, con la quale l’ANAC ha richiesto un parere sul documento in oggetto al Consiglio di Stato nell’esercizio delle funzioni consultive proprie di esso, considerato il rilievo generale delle questioni in esame;

– esaminati gli atti trasmessi dall’ANAC, ovvero la bozza delle linee guida, la relativa relazione illustrativa e il documento che contiene le osservazioni degli interessati, espresse nel corso della pubblica consultazione indetta a tale scopo dall’ANAC stessa;

– uditi all’adunanza della Commissione del giorno 26 ottobre 2018 i relatori, Consiglieri di Stato Francesco Gambato Spisani e Silvia Martino;

osserva quanto segue.

1. Premesse.

1.1 L’istituto al quale le linee guida in esame si riferiscono è previsto dall’art. 50 del d. lgs. 50/2016, Codice dei contratti, nel testo introdotto dal decreto “correttivo” d. lgs. 56/2017, che dispone: “(Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto.”

La modifica legislativa ha reso obbligatorie (“i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono…”) le clausole in esame, che secondo il testo previgente dell’articolo erano solo facoltative (“i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire…”).

1.2 In conformità al testo della norma, nelle linee guida in esame e nella relazione illustrativa che le accompagna, si è scelto di riservare la denominazione di “clausola sociale” propriamente detta alla sola clausola che produce l’effetto di “promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato”, con le modalità che si vedranno.

Peraltro, come la stessa ANAC ricorda al § 1.2 della bozza e al successivo § 6 di essa, l’ordinamento, e in particolare l’art. 3 comma 1 lettera qqq) del Codice dei contratti, consente anche clausole sociali in senso ampio, genericamente intese a “valorizzare … aspetti che afferiscono alla protezione sociale, al lavoro e all’ambiente” (bozza, § 1.2).

1.3 La bozza in esame prende in considerazione tali “clausole sociali diverse” da quelle volte al “riassorbimento del personale” alla fine, ovvero al § 6, ove osserva che le stazioni appaltanti possono introdurre criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente vantaggiosa, ovvero clausole del contratto, pertinenti all’oggetto dell’affidamento, i quali considerino “fattori di rilevanza sociale ed ambientale” diversi dalla tutela dell’occupazione.

La Commissione peraltro osserva che le clausole sociali diverse, rispetto a quelle in materia di occupazione, sollevano problematiche a sé stanti, il cui rilievo richiederebbe, se mai, di predisporre linee guida ad esse specificamente dedicate. A mero titolo di esempio, ci si può riferire alla difficoltà di definire e di stimare i “costi del ciclo di vita” che possono integrare il criterio di aggiudicazione di una gara ai sensi dell’art. 96 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti.

 


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