Partecipate: limiti di influenza del socio privato a fini della qualificazione come Società a controllo pubblico

Partecipate: limiti di influenza del socio privato a fini della qualificazione come Società a controllo pubblico

Nella Delibera n. 76 del 3 ottobre 2019 della Corte dei conti Umbria, un Sindaco ha chiesto:

a) se possa essere considerata a controllo pubblico una Società nella quale per la modifica dello Statuto e per qualsiasi altra deliberazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sia previsto il voto decisivo del socio privato;

b) se, dal combinato disposto dell’art. 2 del Dlgs. n. 175/2016, comma 1 lett. b) e lett. m) ne discende che il “consenso unanime” di tutte le parti che condividono il controllo si riferisca solo alle Pubbliche Amministrazioni. Se possa essere riconosciuta la qualità di Società a controllo pubblico ad una Società in cui siano esercitabili in Assemblea poteri di veto sia dal socio pubblico che dal socio privato;

c) se possa essere qualificata a controllo pubblico una Società in presenza di elementi quali: la maggioranza azionaria di un socio privato; la presenza necessaria del voto del socio privato per qualsiasi decisione assembleare in seduta sia ordinaria che straordinaria, la nomina da parte del socio privato della maggioranza degli Amministratori, la nomina da parte del socio privato del Consigliere delegato a cui lo statuto assegna ampi poteri gestori.

La Sezione, in risposta al primo quesito, afferma che non può essere considerata a controllo pubblico una Società nella quale per la modifica dello Statuto e per qualsiasi altra deliberazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria è previsto il voto decisivo del socio privato. In particolare, non può essere qualificata a controllo pubblico una Società nella quale il socio privato detiene la maggioranza azionaria ovvero il cui voto è necessario per qualsiasi decisione assembleare in seduta sia ordinaria che straordinaria.

Per rispondere al secondo quesito, la Sezione rileva che non può essere riconosciuta la qualità di Società a controllo pubblico ad una Società in cui siano esercitabili in assemblea poteri di veto sia dal socio pubblico che dal socio privato.

Infine, in risposta all’ultimo quesito, la Sezione chiarisce che non può essere qualificata a controllo pubblico una Società in presenza di elementi quali: la maggioranza azionaria di un socio privato, la presenza necessaria del voto del socio privato per qualsiasi decisione assembleare in seduta sia ordinaria che straordinaria, la nomina da parte del socio privato della maggioranza degli Amministratori, la nomina da parte del socio privato del Consigliere delegato a cui lo Statuto assegna ampi poteri gestori.


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