Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 157 del 2 luglio 2025

Un Ente Locale ha comunicato la propria intenzione di aderire, con un modesto conferimento iniziale, a una Società cooperativa costituita per realizzare una comunità energetica rinnovabile. La normativa vigente consente alle Pubbliche Amministrazioni di partecipare a Società che producono energia da fonti rinnovabili, purché siano rispettati precisi requisiti, come previsto dall’art. 4, comma 7, del Dlgs. n. 175/2016 (Tusp), e dall’art. 31 del Dlgs. n. 199/2021, che recepisce l’art. 22 della Direttiva (UE) 2018/2001. Tuttavia, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Tusp, ogni decisione di costituire o partecipare a una Società deve essere motivata in modo analitico, dimostrando la stretta necessità del ricorso alla forma societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Nel caso esaminato, l’Ente ha ritenuto la forma societaria lo strumento più adatto per conseguire i benefici ambientali, economici e sociali connessi alla promozione dell’autoconsumo da fonti rinnovabili. Tuttavia, secondo quanto chiarito dalla Sezione, la scelta di aderire ad una Società – pur volta a perseguire finalità riconosciute come meritevoli – non è automaticamente giustificata. È infatti necessario dimostrare, con motivazioni puntuali e fondate, che non esistano alternative organizzative più semplici, meno onerose o maggiormente coerenti con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, come previsto anche dall’art. 1, comma 2, del Tusp.

La Sezione ha rilevato che la motivazione fornita si fonda su affermazioni generiche e non supporta adeguatamente l’infungibilità del modello societario rispetto ad altre forme organizzative, come le associazioni, anch’esse riconosciute dalla normativa e ampiamente utilizzate in esperienze analoghe nel territorio.

Inoltre, l’analisi economico-finanziaria allegata alla Delibera non appare completa, mancando un confronto strutturato tra costi e benefici delle diverse opzioni possibili, né risulta chiaramente evidenziato il livello di rischio finanziario associato alla partecipazione.

La decisione dell’Ente deve quindi essere supportata da un puntuale scrutinio in ordine alla stretta necessità del ricorso al modulo societario per il perseguimento delle finalità istituzionali, che evidenzi anche le ragioni sottese alla scelta dello strumento societario in termini di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. La giurisprudenza contabile ha più volte ribadito che l’esito delle valutazioni dell’Ente in merito alla necessità dell’attività svolta dalla partecipata deve confluire in una motivazione analitica conforme a quanto richiesto dall’art. 5, comma 1, del Tusp.

In sintesi, la Sezione ha chiarito che, anche quando la legge ammette la partecipazione delle Amministrazioni pubbliche ad iniziative nel Settore delle energie rinnovabili, resta in capo all’Ente l’onere di motivare in modo rigoroso e documentato la scelta della forma societaria, dimostrando che essa rappresenta l’unica soluzione idonea rispetto ad alternative organizzative meno complesse, e che l’operazione è sostenibile sotto il profilo finanziario e conveniente sotto il profilo gestionale. In assenza di tali elementi, la partecipazione societaria risulta non coerente con i principi di buona amministrazione e con gli obblighi di razionalizzazione e controllo della spesa pubblica sanciti dal Tusp.

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