Corte dei conti Campania, Sentenza n. 111 del 7 aprile 2025
Nel caso esaminato, viene chiesto di valutare la regolarità del conto giudiziale relativo alla gestione delle partecipazioni azionarie di un Comune per l’anno 2020. Si tratta di verificare se l’Agente contabile abbia correttamente rendicontato le azioni detenute dall’Ente, nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 20, lett. c) del Rd. n. 827/1924, esteso agli Enti Locali dall’art. 93 del Tuel, e secondo i Principi contabili pubblici contenuti nel Dlgs. n. 118/2011. In fase preliminare, vengono sollevati 2 rilievi. Il primo riguarda un presunto difetto di legittimazione dell’agente contabile, a causa della mancata produzione di una delega formale all’esercizio dei diritti di socio, come previsto dall’art. 9 del Dlgs. n. 175/2016 sulle partecipate pubbliche. Il secondo riguarda la presunta assenza di alcune formalità nel deposito del conto, come la parifica e la relazione dell’organo di revisione. Tuttavia, la Sezione ritiene superati entrambi i rilievi: da un lato, perché l’agente ha effettivamente esercitato i diritti sociali per conto dell’Ente; dall’altro, perché la firma digitale del responsabile del procedimento è considerata idonea ad attestare la regolarità del deposito.
La Sezione rileva che le partecipazioni comunali sono state iscritte nel conto secondo il loro valore nominale, senza tener conto delle variazioni del patrimonio netto delle società partecipate, come invece imposto dall’art. 29 del Rd. n. 827/1924. Tale norma stabilisce che i consegnatari di titoli rispondono anche delle variazioni di valore dei beni affidati, compresi utili o dividendi distribuiti. In linea con questo principio, l’allegato 4/3 del Dlgs. n. 118/2011 prevede l’applicazione del metodo del patrimonio netto, secondo cui il valore originario della partecipazione deve essere rettificato periodicamente per riflettere pro quota i risultati economici della società partecipata. Ciò permette di rappresentare in modo più veritiero e trasparente la reale incidenza delle partecipazioni sul bilancio dell’Ente pubblico.
Inoltre, viene accertata l’omessa indicazione, nel conto, di una partecipazione in un consorzio, che invece avrebbe dovuto essere inclusa, in quanto anch’essa comporta l’esercizio di diritti di socio. Si riscontra anche il mancato deposito di parte della documentazione richiesta, come le direttive ricevute dall’Amministrazione per l’esercizio dei diritti di partecipazione e la relazione dettagliata sulla gestione.
Nonostante queste osservazioni, la Sezione ritiene che le irregolarità riscontrate siano formali e marginali, anche in considerazione del valore contenuto delle partecipazioni e dell’assenza di ammanchi o danni per l’Ente. Di conseguenza, dichiara il conto regolare e non dispone alcun addebito nei confronti dell’agente contabile.
La Sezione richiama tuttavia l’obbligo, per le gestioni future, di rispettare con maggiore rigore la normativa in materia di partecipazioni pubbliche, sia sotto il profilo della valutazione dei titoli sia per quanto riguarda la documentazione da allegare.