Nella Delibera n. 32 del 3 febbraio 2017 della Corte dei conti Sicilia una Provincia ha chiesto se il mancato rispetto del Patto di stabilità possa costituire un motivo ostativo al riconoscimento, a favore dei Dirigenti, dell’incremento delle risorse destinate ad integrare la retribuzione di posizione e di risultato, sulla base di quanto disposto dall’art. 26, comma 3, del Ccnl.
La Sezione chiarisce che, con riguardo alle ex Province e alle Città metropolitane, il Legislatore ha introdotto, per l’esercizio 2015, una particolare deroga per l’applicazione delle sanzioni conseguenti al mancato rispetto dell’obiettivo programmatico stabilito dalle norme dettate in materia di Patto di stabilità.Infatti, l’art. 7, comma 1, del Dlgs. n. 113/16, successivamente convertito dalla Legge n. 160/16, ha stabilito che per i predetti Enti i quali, in conseguenza del processo di riordino normativo, versano in condizioni di difficoltà finanziaria, in caso di mancato rispetto dell’obiettivo determinato dalle norme in materia di Patto di stabilità nell’esercizio 2015, non trova applicazione la sanzione di cui all’art. 31, comma 26, lett. a) della Legge n. 183/11.
Con specifico riferimento alle risorse aggiuntive destinate alla Contrattazione integrativa, l’art. 40, comma 3-quinquies, del Dlgs. n. 165/01, subordina la corresponsione delle predette risorse al rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità
Quindi, tenuto conto che la deroga stabilita dal Legislatore riguarda in modo specifico la sanzione di cui all’art. 31, comma 26, lett. a), della Legge n. 183/11, la Sezione ritiene che le ulteriori previsioni sanzionatorie debbano essere applicate nei confronti degli Enti inadempienti già a partire dall’esercizio finanziario successivo ovvero, come precisato dal comma 28, nell’esercizio successivo a quello di accertamento. L’art. 40 ha anche previsto che un’eventuale sottoscrizione di Contratti integrativi in sede decentrata in violazione dei vincoli di legge comporterebbe la nullità delle relative clausole e la sostituzione delle stesse sulla base di quanto previsto dagli artt. 1339 e 1419 del Cc. ed il successivo recupero delle somme indebitamente corrisposte.




