“Permesso di costruire”: termine di conclusione dei lavori

Nella Sentenza n. 1932 del 24 novembre 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici rilevano che l’effetto decadenziale del “permesso di costruire” si riconnette al mero dato fattuale del mancato avvio o della mancata conclusione dei lavori entro i termini fissati dalla legge, dato che la decadenza del “permesso di costruire” costituisce effetto automatico del trascorrere del tempo. L’eventuale Pronuncia di decadenza del “permesso di costruire” ha carattere strettamente vincolato all’accertamento del mancato inizio e completamento dei lavori entro i termini stabiliti dalla norma stessa ed ha natura ricognitiva del venir meno degli effetti del “permesso di costruire” per l’inerzia del titolare a darvi attuazione. Peraltro, i Giudici ricordano che, ai sensi dell’art.15, comma 2, del Dpr. n. 380/2001, i termini di inizio e di ultimazione lavori indicati nel “permesso di costruire” possono essere prorogati, con provvedimento motivato, “per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso”, mentre il successivo periodo precisa che, “decorsi tali termini, il ‘permesso’ decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga”.