Con il Dm. Mef 5 maggio 2017, emanato di concerto con il Ministero dell’Interno e pubblicato sulla G.U. n. 131 dell’8 giugno 2017, sono stati rideterminati gli importi del contributo per il rilascio e rinnovo del “permesso di soggiorno” a carico degli stranieri che abbiano raggiunto la maggiore età.
Come si può osservare nello schema riepilogativo qui di seguito, le somme sono state ridotte del 50% rispetto a quelle precedentemente fissate con Dm. 6 ottobre 2011.
| Tipologia | Importi previgenti
(ex Dm. 6 ottobre 2011) |
Importi in vigore
dal 9 giugno 2017 (ex Dm. 5 maggio 2017) |
| “Permessi di soggiorno” di durata compresa tra 3 e 12 mesi | Euro 80,00 | Euro 40,00 |
| “Permessi di soggiorno” di durata compresa tra 1 e 2 anni | Euro 100,00 | Euro 50,00 |
| “Permesso di soggiorno” Ue per soggiornanti di lungo periodo e per Dirigenti e lavoratori specializzati richiedenti il “permesso di soggiorno” ai sensi degli artt. 27, comma 1, lett. a), 27-quinquies, comma 1, lett. a) e b), e 27-sexies, comma 2 del Dlgs. n. 286/98 |
Euro 200,00 |
Euro 100,00 |
La riduzione degli importi è il risultato di una serie di Pronunce giurisprudenziali che hanno avuto come protagonisti Tar Lazio (Ordinanza n. 5290 del 20 maggio 2014 e Sentenza n. 6095 del 24 marzo 2016), Corte di Giustizia europea (Sentenza 2 settembre 2015) e Consiglio di Stato (Sezione Terza, Sentenza n. 4487 del 26 ottobre 2016).
Il principio espresso dal Tar Lazio – e condiviso a livello comunitario e da Palazzo Spada, che ha respinto l’opposizione presentata da Palazzo Chigi, Viminale e Mef – è che l’ammontare dei contributi precedentemente fissato fosse tale da creare un ostacolo all’esercizio dei diritti dei cittadini di Paesi terzi. L’importo richiesto, anche nel caso meno oneroso del “permesso di soggiorno” di durata compresa tra 3 mesi e un anno (80 Euro), è stato reputato sproporzionato rispetto a quanto chiesto, ad esempio, per il rilascio della carta d’identità (circa 10 Euro), la cui validità è significativamente più estesa.
Si segnala infine che l’art. 2, comma 1, è intervenuto sull’elenco dei casi di esclusione enunciati dall’art. 3 del Dm. 6 ottobre 2011, estendendo l’esenzione dall’obbligo di versare il contributo anche al caso in cui si richieda il duplicato di un “permesso di soggiorno” in corso di validità.




