Nella Delibera n. 23 del 20 giugno 2016 della Corte dei conti Autonomie, la Sezione si esprime in merito all’applicabilità dei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, nel caso in cui gli Enti utilizzino, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n. 311/04, l’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, sostituendosi, in tutto o in parte, all’Ente titolare del rapporto di lavoro sul piano economico, organizzativo e funzionale.
La Sezione afferma che i limiti di spesa fissati dal Dl. n. 78/10 non trovano applicazione nelle fattispecie citate. Queste si verificano nel caso in cui gli Enti utilizzino le prestazioni del dipendente in modo contestuale e reciproco ovvero in posizione di comando, secondo tempi, modi, condizioni e limiti definiti nell’atto autorizzativo o in apposita Convenzione nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nonché degli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall’art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/06, a garanzia dell’invarianza della spesa complessivamente considerata.
A tal fine, l’Ente che autorizza l’utilizzo a tempo parziale o in posizione di comando del proprio dipendente a tempo pieno dovrà verificare in concreto che i conseguenti risparmi di spesa non alimentino spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni, computando figurativamente nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, l’importo delle economie realizzate nell’ambito del lavoro flessibile.




