Nella Delibera n. 179 del 23 ottobre 2014 della Corte dei conti Puglia, un Sindaco richiede un parere in merito all’interpretazione della disciplina introdotta dall’art. 11, comma 4-bis, del Dl. n. 90/14 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/14, secondo il quale le limitazioni contenute nell’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10 non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui all’art. 1, commi 557 e 562 della Legge n. 296/06. Inoltre, il Sindaco aggiunge che le modifiche normative apportate dal Dl. n. 90/14 non hanno interessato invece il successivo periodo che così dispone: “resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”. Diconseguenza, il Sindaco ritiene che la norma appaia di difficile interpretazione poiché sembrerebbe emergere un contrasto tra i predetti periodi e quindi chiede un parere al fine di accertare se in virtù della deroga, stabilita in favore degli Enti Locali che assicurano la riduzione delle spese di personale di cui all’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/06, debba comunque essere osservato il limite della spesa complessiva (100%) sostenuta per lavoro flessibile nell’anno 2009 oppure non debba essere osservato alcun limite o vincolo in materia di lavoro flessibile. La Sezione ritiene che gli Enti Locali, nell’eventualità del ricorso a forme di lavoro flessibile, sono tenuti ad non oltrepassare l’ammontare della spesa sostenuta nell’esercizio 2009 per le medesima finalità. Le previsioni recate dalle novelle del Dl. n. 90/14 che hanno introdotto ipotesi ben precise di esclusione dall’applicazione della disciplina vincolistica in materia di spesa di personale, sembrerebbero confermare, da una parte, la tecnica con la quale è intervenuto negli ultimi anni il Legislatore in subiecta materia, e dall’altra, la validità della linea ermeneutica di stretta interpretazione del dettato normativo, fino ad ora seguito.