Corte dei conti Veneto, Delibera n. 305 del 1° ottobre 2024
La Sezione osserva che la mancata predisposizione formale del Piano esecutivo di gestione, sia che dipenda dall’applicazione della norma dell’art. 169, comma 3 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel) per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, sia che sia causata da circostanze accidentali o gestionali, non solleva l’Ente Locale dall’obbligo di redigere il Piano della performance, come richiesto dall’art. 10, comma 1, del Dlgs. n. 150/2009. Questo Piano è infatti obbligatorio per tutte le Pubbliche Amministrazioni.
La Circolare del Ministro della Funzione pubblica 9 gennaio 2019 conferma che le disposizioni dell’art. 10, comma 5, del Dlgs. n. 150/2009, si applicano a tutte le Amministrazioni pubbliche, comprese quelle locali, che sono tenute a informare tempestivamente l’Ufficio competente sui motivi di eventuali ritardi nell’approvazione dei documenti del ciclo di gestione della performance, con particolare riferimento al Piano della performance. In parallelo, la Sezione analizza la gestione del “Piano nazionale di ripresa e resilienza” da parte di un Ente Locale, valutando gli interventi previsti nel bilancio di previsione 2022-2024. L’Ente ha dichiarato di non ricorrere a consulenze esterne per la realizzazione dei Progetti, affermando che la propria struttura organizzativa è adeguata. La verifica del bilancio di previsione e del rendiconto del 2022 conferma che l’Ente ha rispettato i tempi di approvazione e ha raggiunto gli obiettivi di equilibrio di bilancio previsti dalla normativa. Tuttavia, sono state evidenziate criticità, come la mancata valorizzazione del “Fondo pluriennale vincolato” e la presenza di residui attivi e passivi ancora non smaltiti, anche se in calo rispetto all’anno precedente.
L’attività di riscossione tributaria mostra un miglioramento, ma la percentuale di incasso sui residui resta bassa. Per quanto riguarda i fondi “Pnrr”, l’Ente ha correttamente contabilizzato e monitorato le risorse, ma non ha adottato la Delibera di ricognizione dei fondi “non nativi”, giustificando l’omissione con un’interpretazione che non ne vede l’obbligatorietà. In relazione ai debiti fuori bilancio, l’Ente ha riconosciuto e finanziato spese per lavori di somma urgenza con un parametro deficitario superiore alla soglia prevista. Sul piano economico-patrimoniale, l’Ente registra un risultato negativo e non ha attuato politiche per valorizzare il proprio patrimonio.
La Sezione raccomanda una maggiore attenzione nella gestione dei residui e un miglioramento delle pratiche di programmazione finanziaria per prevenire futuri squilibri. Conclude ribadendo l’importanza di adottare tempestivamente e correttamente gli strumenti di programmazione, inclusi il Piano della performance, ed evidenzia criticità nella gestione societaria e nelle partecipazioni.


