Con il Comunicato 13 luglio 2015, il Presidente dell’Anac ha fornito alcune indicazioni in merito all’aggiornamento annuale del “Piano triennale per la prevenzione della corruzione” (“Ptpc”) di cui all’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/12.
Come ricordato dal Presidente, Raffaele Cantone, l’Organo di indirizzo politico deve adottare il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione” ogni anno, entro il 31 gennaio, prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento.
Entro il 31 gennaio 2014, le Amministrazioni erano dunque tenute ad emanare un Piano con validità 2015-2017 e tale obbligo di aggiornamento vale tuttora per tutti i soggetti che non vi abbiano ancora provveduto. “Posta la sussistenza dell’obbligo di aggiornamento – scrive il Presidente dell’Anac – occorre ulteriormente precisare che la mancata adozione del Ptpc 2015-2017 è sanzionabile ai sensi dell’art. 19, comma 5, del Dl. n. 90/14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014,114”.
Il Documento di prassi specifica che di anno in anno il Piano deve contenere delle schede di programmazione delle misure di prevenzione con indicazione degli obiettivi per ciascuna di esse.
Viene inoltre enfatizzata l’importanza dell’attività di monitoraggio e di controllo sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste dal “Ptpc”. Altra utile indicazione è quella di non rimuovere dall’apposita Sezione del sito istituzionali, i precedenti “Piani triennali per la prevenzione della corruzione”. In questo modo si potrà “rendere conoscibile l’evoluzione della strategia di contrasto alla corruzione”.