(Adnkronos) – La Juventus ha depositato il ricorso per il caso plusvalenze, a quanto apprende l’Adnkronos, al Collegio di Garanzia presso il Coni contro la sentenza della Corte di Appello della Figc che le ha inflitto la penalizzazione di 15 punti. Sono stati presentati anche i ricorsi dell’ex presidente bianconero Andrea Agnelli, inibito per 24 mesi, e dell’ex ds Fabio Paratici, sanzionato con 30 mesi.Â
IL RICORSO DELLA JUVE
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Il Collegio di Garanzia dello Sport “ha ricevuto il ricorso presentato dalla societĂ F.C. Juventus S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale Figc avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la Figc, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nellâambito del procedimento Prot. 15097/233pf21-22/GC/GR/blp e n. 0077/CFA/2022-2023, nei confronti del Sig. Fabio Paratici e altri, allâesito del procedimento di revocazione ex art. 63 CGS FIGC, che ha dichiarato ammissibile il ricorso per revocazione e, pertanto, ha revocato la propria pronunzia n. 0089/CFA/2021-2022 del 27 maggio 2022 e, per l’effetto, nel respingere i reclami incidentali, ha accolto parzialmente il reclamo della Procura Federale FIGC avverso la decisione n. 0128/TFN/2021-2022 – Sezione Disciplinare – del 22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti della ricorrente F.C. Juventus S.p.A., la sanzione della penalizzazione di 15 punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva”, si legge in una nota del Collegio di Garanzia.Â
“La ricorrente, F.C. Juventus S.p.A., con il presente atto, chiede al Collegio di Garanzia: – in via principale, di annullare senza rinvio lâimpugnata decisione per lâinammissibilitĂ del ricorso per revocazione della Procura Federale, in contrasto con lâart. 63, comma 2, CGS CONI e, comunque, per violazione dellâart. 63, comma 1, lett. d), C.G.S. FIGC, non costituendo gli atti di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino âfatti nuoviâ idonei a sovvertire la ratio decidendi della sentenza revocata; – in subordine, di annullare senza rinvio lâimpugnata decisione per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo sanciti dagli artt. 111 e 24 Cost., art. 6 C.E.D.U., art. 2 CGS CONI e art. 44 CGS FIGC, nonchĂŠ per violazione del diritto di difesa, in ragione della mancata correlazione tra lâaccusa contestata nellâatto di deferimento e la sentenza resa allâesito del procedimento di revocazione”.Â
“Inoltre, di annullare senza rinvio lâimpugnata decisione per violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, CGS FIGC, in relazione allâasserita volontĂ dei deferiti di sottrarsi allâapplicazione di un principio contabile IAS 38 § 45, allâepoca non applicato nel settore e nemmeno ex post effettivamente accertato in sentenza come applicabile nel caso di specie; – in subordine, di annullare senza rinvio lâimpugnata decisione in relazione agli artt. 25 Cost., 7 C.E.D.U., 4, 30 e 31 CGS FIGC, per violazione del principio di materialitĂ , nonchĂŠ per violazione del principio di legalitĂ con lâaffermazione in sentenza di un illecito non previsto dallâordinamento sportivo; – in ulteriore subordine, di annullare lâimpugnata decisione per lâomessa motivazione rispetto a elementi decisivi, rappresentati nellâinteresse dei deferiti in sede di giudizio, che, se considerati, avrebbero comportato una diversa decisione”. Â
“- in via subordinata, di annullare senza rinvio lâimpugnata decisione per estinzione dellâazione disciplinare promossa dalla Procura Federale per decorso dei termini, in applicazione degli artt. 119, comma 3, e 44, comma 6, CGS FIGC, nonchĂŠ dellâart. 45, comma 1, CGS CONI e, in ogni caso, di annullare la sentenza per violazione dei principi del giusto processo sanciti dallâart. 44, comma 1, CGS FIGC; – con riferimento al trattamento sanzionatorio, di annullare lâimpugnata decisione per omessa motivazione sulla quantificazione delle sanzioni irrogate in violazione dellâart. 12 CGS FIGC e in violazione del principio di proporzionalitĂ nel trattamento sanzionatorio ex artt. 3 e 27 Cost. e, in ogni caso, per violazione del principio di specialitĂ in relazione alla contestazione dellâart. 4 CGS FIGC in aggiunta allâart. 31, comma 1, CGS FIGC nei confronti di Juventus F.C. S.p.A.;Â
“- in subordine, di annullare lâimpugnata decisione per omessa motivazione in merito alla sussistenza dellâart. 6 CGS FIGC contestato a Juventus F.C. S.p.A.; – in ulteriore subordine, di annullare lâimpugnata decisione per omessa motivazione circa la presenza del modello di organizzazione, gestione e controllo della SocietĂ , rilevante come scriminante o almeno attenuante, ai sensi degli artt. 6 e 7 CGS FIGC, nonchĂŠ per insufficiente motivazione sulla asserita assenza di documenti e procedure interni volti a tracciare i criteri per la valutazione dei calciatori; – in estremo subordine, di disporre il rinvio allâOrgano di giustizia sportiva federale competente, che vorrĂ -secondo il principio di diritto sancito dal Collegio di Garanzia- riformare in favore della ricorrente lâimpugnata decisione”.Â
“In via istruttoria, chiede che il Collegio di Garanzia voglia acquisire, ai sensi dellâart. 59, comma 7, CGS CONI, il fascicolo relativo al procedimento presso la Corte Federale dâAppello che ha emesso la sentenza oggetto dellâodierno ricorso”, conclude la nota.Â




