“Pnrr”: pubblicato in G.U. il Decreto che fissa le regole per gli Elenchi di Professionisti e alte specializzazioni sul “Portale del reclutamento”

È stato pubblicato in G.U. n. 268/2021 il Decreto 14 ottobre 2021 del Ministro per la Pubblica Amministrazione che definisce le modalità per l’istituzione degli Elenchi dei Professionisti e del personale di alta specializzazione sul Portale del reclutamento “InPa”.

Come noto l’art. 1, comma 5 del Dl. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021 (cd. “Decreto Reclutamento”) ha previsto 2 possibili modalità di accesso alla P.A.:

  • conferimento di incarichi professionali per Professionisti ed Esperti ex lett. a)
  • assunzione a tempo determinato per il personale di alta specializzazione ex lett. b).

Le 3 figure interessate dal Decreto riguardano i seguenti profili:

1) Professionista: in questa categoria rientrano tanto le Professioni riconosciute (per le quali è necessaria l’iscrizione ad un Albo, Collegio o Ordine professionale) quanto le Professioni non riconosciute (per le quali è necessaria l’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi secondo l’art. 7 della Legge n. 4/2013, rilasciata da un’Associazione professionale inserita nell’Elenco del Mise, o la certificazione in conformità alla norma tecnica Uni ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 4/2013);

2) Esperto: in questo profilo rientrano tutte le persone fisiche che esercitano un’attività professionale non ricompresa nella definizione di “professionista”;

3) Personale di alta specializzazione: rientrano in tale categoria, come specificato nel Dl. n. 80/2021, i soggetti che, oltre a una laurea magistrale e specialistica, sono in possesso di almeno un dottorato di ricerca o master universitario di secondo livello, oppure di una documentata esperienza professionale qualificata e continuativa almeno triennale, maturata presso Enti pubblici nazionali ovvero presso Organismi internazionali o dell’Unione europea. Questi requisiti devono essere inerenti a Settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all’attuazione dei Progetti del “Pnrr”.

I requisiti per l’iscrizione negli Elenchi del Portale “InPA” (art. 2), oltre a quelli già indicati per ciascuna categoria prevista, sono i requisiti generali richiesti per la partecipazione ai concorsi.

La procedura di iscrizione prevede la registrazione nel Portale “InPA”, tramite “Spid”, “Cie” e “Cns”, di tutte le informazioni e requisiti richiesti dall’art. 3 (requisiti generali e speciali) e il successivo inserimento del curriculum e della preferenza dell’ambito territoriale in cui svolgere l’eventuale attività.

Per il conferimento degli incarichi professionali (art. 4), le Amministrazioni titolari di Interventi a valere sul “Pnrr” pubblicheranno gli avvisi sul “Portale del reclutamento” denominato “InPA” ai fini della selezione dei professionisti e degli esperti, indicando la tipologia della figura ricercata, la data di inizio e la durata del progetto, il corrispettivo, l’ambito territoriale e la scadenza per le adesioni. All’atto della pubblicazione dell’avviso, il Portale individuerà, in automatico, i potenziali candidati in possesso dei requisiti richiesti e invierà una notifica per invitare ad aderire alla selezione coloro che hanno espresso la propria disponibilità per l’ambito territoriale corrispondente a quello indicato nell’avviso.

A seguito dell’adesione dei candidati all’avviso, il Portale genererà l’Elenco dei candidati interessati alla selezione, attingendo dagli iscritti che hanno indicato l’ambito territoriale previsto nell’avviso e, tra questi, individuerà tutti quelli in possesso della professionalità o dei titoli di studio richiesti. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine per l’adesione, le Amministrazioni inviteranno al colloquio selettivo un numero di candidati pari ad almeno 4 volte il numero di professionalità richieste, al fine di assicurare il rispetto della parità di genere. All’esito del colloquio, le Amministrazioni individueranno i soggetti ai quali conferire l’incarico e registreranno nel Portale il conferimento e la durata.

Per le assunzioni a tempo determinato di personale di “alta specializzazione” (art. 5) invece, il Decreto prevede che il Dipartimento della Funzione pubblica, avvalendosi di Formez PA, svolga con cadenza almeno annuale procedure idoneative digitali e semplificati ex art. 10 del Dl. n. 44/2021, anche suddivisi per professionalità e specializzazione. Le graduatorie elaborate alla fine delle procedure concorsuali non daranno diritto all’assunzione, ma solo all’inserimento, in ordine di graduatoria, negli Elenchi dai quali le Amministrazioni attingeranno per procedere alle assunzioni a tempo determinato.

Il Decreto prevede che a ciascun iscritto agli elenchi non potrà essere conferito più di un incarico per volta. Inoltre, all’atto di cessazione dall’incarico, a qualsiasi titolo intervenuta, l’Amministrazione registrerà sul Portale la valutazione, positiva o negativa, relativa al Professionista che sarà riportata sugli elenchi. In caso di risoluzione del contratto (dovuto al mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal Progetto ex art. 1, comma 2, del Dl. n. 80/2021) o di 2 valutazioni negative, l’iscritto verrà cancellato dal Portale “inPA” e non potrà ri-registrarsi per l’anno successivo alla risoluzione.