Polizia municipale: le assunzioni stagionali finanziate con le sanzioni del “Codice della strada” sono escluse dai limiti di spesa per il lavoro flessibile

Polizia municipale: le assunzioni stagionali finanziate con le sanzioni del “Codice della strada” sono escluse dai limiti di spesa per il lavoro flessibile

Nella Delibera n. 130 del 16 settembre 2015 della Corte dei conti Emilia Romagna, un Sindaco ha chiesto un parere avente ad oggetto le limitazioni gravanti sulle assunzioni stagionali di operatori di Polizia locale, finanziate con i proventi da sanzioni per violazioni al “Codice della Strada”.

In particolare, il Sindaco chiede se, ai fini del calcolo del limite di spesa previsto per il lavoro flessibile dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, debbano essere considerate le assunzioni stagionali a progetto di agenti di Polizia locale operate ai sensi dell’art. 208, comma 5-bis, del Dlgs. n. 285/92. La Sezione afferma che la spesa relativa alle assunzioni stagionali finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni al “Codice della Strada”, dev’essere esclusa dal calcolo del limite per il lavoro flessibile previsto dall’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10. Inoltre la Sezione osserva che le assunzioni stagionali a progetto di agenti di Polizia locale, quando finanziate con i ricavi conseguenti ad accertate sanzioni al “Codice della Strada”, non determinano alcun aggravio di spesa per l’Ente Locale, il quale è comunque tenuto a destinare il 50% dei proventi de quibus alle finalità individuate dal Legislatore. Il Comune dovrà comunque porre la massima attenzione nel rapportare le assunzioni stagionali alle effettive entrate conseguenti a sanzioni per infrazioni al “Codice della Strada”, procedendo a stimarle secondo criteri prudenziali, in mancanza dei quali si determinerebbe un aggravio per il bilancio dell’Ente.

Corte dei conti Emilia Romagna – Delibera n. 130 del 16 settembre 2015


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