Porti turistici: Categoria catastale “D/8” e non in “E/9”

Nella Sentenza n. 7868 del 20 aprile 2016 della Corte di Cassazione, una Società concessionaria della gestione di una porzione del demanio marittimo ha realizzato un Porto turistico comprendente 618 posti barca, accatastato in Categoria “E/9”. L’Agenzia del Territorio ha successivamente provveduto alla rettifica del classa mento, classificando il Porto turistico nella Categoria “D/9”.

La Suprema Corte ha osservato che gli specchi acquei relativi al Porto ed ai singoli posti barca non sono classificabili come beni immobili, ai sensi dell’art. 812 del Cc., e di conseguenza non possono essere neppure censibili catastalmente.

In realtà, la norma codicistica non può essere oggetto di una lettura atomistica, ma deve essere interpretata anche alla stregua della normativa fiscale in materia di accatastamenti, ovvero gli artt. 1 e 10 del Rdl. n. 652/39, i quali prendono a riferimento le unità immobiliari e non i beni immobili.

I Giudici di legittimità hanno statuito che, in virtù della combinazione della normativa fiscale e di quella codicistica, tutte le componenti che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare ad un’unità immobiliare una specifica autonomia funzionale e reddituale nel tempo sono da considerare elementi idonei a descrivere l’unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale. Il predetto orientamento è stato confermato anche dalla norma d’interpretazione autentica contenuta nell’art. 1, comma 244, della Legge n. 190/14, che rimanda alla Circolare n. 6/12 dell’Agenzia del Territorio, con riferimento alla determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare.

Nel caso in questione, la Suprema Corte si è attenuta a quanto sopra espresso sottolineando l’esistenza di stabile autonomia funzionale e reddituale degli specchi acquei antistanti al porto turistico ed ai singoli posti barca. Inoltre, i Giudici precisano la legittimità dell’attribuzione della Categoria “D/8” con riferimento a posti barca realizzati in Porti turistici, evidenziando il carattere di residualità della categoria “E”, riguardante gli immobili a destinazione particolare, la qual cosa risulta confermata dall’art 2, comma 40, del Dl. n. 262/06, che ha espressamente stabilito che “nelle unità immobiliari censite nelle Categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”.