Nella Sentenza n. 29 del 27 gennaio 2017 della Corte Costituzionale, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 252, della Legge n. 296/06, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, nella parte in cui determina, anche con riferimento ai rapporti concessori in corso, la misura dei canoni per le concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto. I Giudici costituzionali rilevano che non è fondata la questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.
Per la determinazione del canone demaniale occorre considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione quali erano all’avvio del rapporto concessorio, escludendo l’applicabilità dei nuovi criteri commisurati al valore di mercato alle concessioni non ancora scadute che prevedano la realizzazione di impianti ed infrastrutture da parte del concessionario. Pertanto, i criteri di calcolo dei canoni basati su valori immobiliari di mercato possono riferirsi solo alle opere che già appartenevano allo Stato al momento del rilascio della concessione. Per le opere ancora da realizzare, o realizzate a cura del Concessionario, il calcolo dei nuovi valori immobiliari può avvenire solo al termine della concessione e non mentre questa è in corso.
In conclusione, gli aumenti dei canoni demaniali per i Porti turistici non possono essere indifferenziati e non possono essere automaticamente applicati alle opere realizzate a cura e a spese del Concessionario.