Nella Delibera n. 56 del 23 maggio 2019 della Corte dei conti Liguria, un Sindaco ha chiesto un parere sull’assoggettabilità o meno al limite del trattamento accessorio del personale, previsto dall’art. 23, comma 2 del Dlgs. n. 75/2017, dei finanziamenti delle Posizioni organizzative con fondi regionali. La Sezione rileva che l’art. 9, comma 2-bis del Dl. n. 78/2010 – che impone alle Amministrazioni pubbliche uno specifico divieto di incremento dei fondi delle risorse decentrate, cristallizzando il tetto di spesa all’ammontare complessivo raggiunto nell’anno 2010 – costituisce “una norma volta a rafforzare il limite posto alla crescita della spesa di personale che prescinde da ogni considerazione relativa alla provenienza delle risorse, applicabile pertanto anche nel caso in cui l’Ente disponga di risorse aggiuntive derivanti da incrementi di entrata”. In particolare, nel caso di specie, le risorse destinate alla Posizione organizzativa paiono finalizzate alla remunerazione di attività che non sono aggiuntive rispetto all’attività istituzionale dell’Ente ed in relazione alle quali l’Ente provvede al cofinanziamento, unitamente al “Fondo per le Politiche sociali”. Infatti, i Comuni sono titolari di funzioni amministrative, di pianificazione, gestione ed erogazioni delle prestazioni, sia pure in forma associata, mediante il Distretto Socio-sanitario con un Comune capofila delegato alla gestione (artt. 5 e 6 e 10 della Lr. n. 12/2006). Inoltre, i Comuni concorrono, unitamente al “Fondo regionale per le Politiche sociali”, al finanziamento delle attività del Distretto (art. 10, comma 9 e art. 55). Ciò in quanto non sussistono le diverse condizioni previste dalla giurisprudenza per l’esclusione delle spese dal tetto del trattamento accessorio, ossia il duplice requisito dell’assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell’Ente Locale e della finalizzazione delle risorse all’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni ulteriori ed aggiuntive rispetto all’attività istituzionale di competenza.




