Potenziamento Servizi sociali: le risorse del “Fondo di solidarietà comunale” non direttamente finalizzate ad assunzioni non derogano ai limiti e vincoli in materia di spesa di personale

Nella Delibera 113 del 23 giugno 20021 della Corte dei conti Marche, un Comune ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare le risorse del Fondo di Solidarietà comunale finalizzato al potenziamento dei servizi sociali di cui ai commi 791 e 792 dell’art. 1, della Legge n. 187/2020 (Legge di bilancio 2021), per effettuare assunzioni di assistenti sociali in deroga alla disciplina assunzionale prevista dall’art. 33, comma 2 del Dl. n. 34/2019, nonché ai limiti ed ai tetti di spesa in materia di personale, a normativa vigente. La Sezione rileva che le risorse del Fondo di solidarietà comunale, di cui ai commi 791 e 792 dell’art. 1, della Legge n. 187/2020 (Legge di bilancio 2021), nonostante finalizzate anch’esse al potenziamento sistema dei servizi sociali comunali, per chiara volontà legislativa non sono, allo stato attuale, destinabili all’assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato nei casi di situazioni d’ambito con rapporto inferiore al precitato rapporto di 1/6500. La risposta negativa resa al quesito relativo all’utilizzabilità delle risorse in argomento, per l’assunzione con contratti a tempo indeterminato di assistenti sociali, esclude in radice che le relative entrate e le predette spese possano derogare all’attuale disciplina vincolistica. La Sezione precisa che:

– l’eventuale utilizzo, da parte dei Comuni, delle risorse ex commi 791 e 792 dell’art. 1, della Legge n. 187/2020, per assunzioni a tempo indeterminato di personale con qualifica di assistente sociale, non potrebbe comunque derogare (in mancanza di una espressa disposizione del tenore del comma 801, alle precitate risorse ricollegabile) non solo dal rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, ma altresì dall’osservanza sia dei vincoli assunzionali di cui all’art. 33 del Dl. n. 34/2019, sia dei vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010, e all’art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/2006;

– i finanziamenti in parola – non integrando, allo stato, risorse provenienti da altri soggetti “espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa”- unitamente alle correlate spese, si porrebbero in ogni caso al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 57, comma 3-septies, del Dl. n. 104/2020 convertito nella Legge n. 126/2020. Tale ultimo articolo citato prevede che “A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’art. 33 del Dl. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”.