La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24058 del 12 novembre 2014, ha osservato che, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del Dlgs. n. 546/92, “la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto impugnato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”. La norma si riferisce chiaramente agli atti appartenenti alla sequenza procedimentale dettata dalla legge al fine di rendere possibile l’efficace esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente, ovvero esclusivamente agli atti che siano collegati da un rapporto di giuridica consequenzialità. Il disposto del citato art. 19 non è estendibile anche all’ipotesi in cui l’atto impugnato, sia del tutto autonomo ed estraneo alla detta sequenza procedimentale, come, nel caso di specie, il diniego di autotutela dell’atto di accertamento.
Nei casi d’impugnazione degli atti di rifiuto dell’esercizio del potere di autotutela, il sindacato del Giudice deve riguardare, ancor prima dell’esistenza dell’obbligazione tributaria, il corretto esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione.
Il controllo giurisdizionale non può mai comportare la sostituzione del Giudice all’Amministrazione, per quanto riguarda le valutazioni discrezionali, né l’emanazione di un atto di autotutela da parte del Giudice tributario, ma solo la verifica della legittimità del rifiuto dell’autotutela, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale ai sensi dell’art. 2-quater, del Dl. n. 564/94.
La Suprema Corte ha aggiunto che l’esercizio del potere di autotutela è previsto nei soli casi in cui sussista l’illegittimità dell’atto o dell’imposizione, non anche quando il vizio riguarda la notificazione.





