Corte dei conti Campania, Sentenza n. 42 del 10 febbraio 2025
La Procura regionale ha citato in giudizio un dirigente comunale per il risarcimento di un danno erariale di circa Euro 74.500, causato dall’omessa riscossione del Canone di concessione di sette Impianti sportivi da parte di una Concessionaria.
La Procura sostiene che il Dirigente, responsabile dell’Ufficio competente, non abbia richiesto i pagamenti dovuti e i relativi conguagli tra il 2013 e il 2016, portando alla prescrizione del credito.
Il Dirigente si difende affermando che il termine di prescrizione applicabile era decennale e che, al momento della sua cessazione dall’incarico nel 2019, i crediti non erano prescritti. Contesta inoltre la propria responsabilità diretta nella gestione finanziaria e la quantificazione del danno.
La Sezione ha stabilito che il mancato pagamento dei canoni trimestrali da parte della concessionaria ha generato un danno erariale per il Comune e che il Dirigente responsabile ha colpevolmente omesso di attivarsi per la riscossione, consentendo che parte del credito si prescrivesse. Dal punto di vista normativo, la decisione si basa sull’art. 2948, n. 4, del Cc., che prevede la prescrizione quinquennale per i crediti derivanti da obbligazioni con pagamenti periodici, come gli acconti trimestrali dovuti dalla concessionaria. Pertanto, i crediti relativi ai pagamenti non effettuati dal secondo trimestre del 2013 si sono prescritti progressivamente, a partire dal 30 giugno 2018, senza possibilità di sospensione per normativa emergenziale.
Diversamente, la Sezione ha riconosciuto che i conguagli annuali dovuti al Comune fossero soggetti alla prescrizione decennale, come confermato dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 30546/2017). Questo perché il conguaglio, a differenza dell’acconto, poteva essere calcolato solo al termine dell’anno e la necessità di rendicontazione impediva di applicare il termine breve di cinque anni.
Sotto il profilo soggettivo, la Sezione ha ritenuto il dirigente gravemente colpevole per non aver verificato l’adempimento della concessionaria, pur avendo firmato la convenzione e ricoprendo il ruolo di referente per il controllo dell’esatto rispetto degli obblighi contrattuali. In base all’organizzazione comunale, il dirigente avrebbe dovuto sollecitare il servizio finanziario per la riscossione, ma non ha fornito alcuna prova di averlo fatto. La Sezione ha quindi suddiviso la responsabilità in due periodi:
Ottobre 2013 – settembre 2014: il Dirigente è ritenuto totalmente responsabile del mancato incasso degli acconti, con un danno di Euro 9.600.
Ottobre 2014 – dicembre 2016: il danno di Euro 10.800 è stato ridotto del 50%, riconoscendo una responsabilità condivisa con il successore.
Il Dirigente è stato quindi condannato a risarcire Euro 20.400, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali, e al pagamento delle spese di giudizio.