Prescrizione dei crediti tributari: la Cassazione conferma 10 anni per le imposte e 5 anni per sanzioni e interessi

Focus di Carolina Vallini

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24900 del 9 settembre 2025

La controversia riguarda la possibilità per il contribuente di contestare l’esistenza di cartelle di pagamento e ruoli esattoriali dei quali ha avuto conoscenza solo in sede di accesso agli Uffici della riscossione, nonché la corretta individuazione del termine di prescrizione applicabile ai diversi crediti fiscali.

La Suprema Corte, chiamata a decidere sul ricorso proposto dagli Enti impositori, affronta dunque due questioni principali: l’ammissibilità del ricorso originario contro gli estratti di ruolo e la durata della prescrizione per imposte, sanzioni e interessi.

Sul primo profilo, i Giudici di legittimità dichiarano inammissibile il motivo di ricorso degli enti perché la questione era già stata decisa in primo grado e non era stata oggetto di impugnazione in appello. Si è formato pertanto il cosiddetto giudicato interno, che impedisce di ridiscutere in Cassazione un punto ormai definitivo. In questo contesto non assume rilievo la sopravvenuta modifica normativa introdotta dall’art. 3-bis del Dl. n. 146/2021, convertito nella Legge n. 215/2021, che ha inserito il comma 4-bis all’art. 12 del Dpr. n. 602/1973 stabilendo la non impugnabilità degli estratti di ruolo. Tale disciplina, infatti, non può retroagire per incidere su una statuizione ormai passata in giudicato, a conferma del principio di stabilità delle decisioni giurisdizionali.

La seconda questione riguarda il termine di prescrizione. La Suprema Corte ribadisce che i crediti per imposte erariali seguono il termine ordinario decennale previsto dall’art. 2946 del Cc., trattandosi di diritti patrimoniali ordinari e non soggetti a prescrizione breve.

Diverso è il regime per le sanzioni tributarie: l’art. 20 del Dlgs. n. 472/1997 stabilisce un termine quinquennale di prescrizione, coerente con la natura afflittiva delle sanzioni e con la necessità di certezza nei rapporti giuridici. Tale termine si trasforma in decennale soltanto quando la sanzione sia stata definitivamente accertata da una Sentenza passata in giudicato, poiché in quel caso trova applicazione l’art. 2953 del Cc., che disciplina l’actio iudicati.

I Giudici di legittimità precisano inoltre che per gli interessi non vale la regola del decennio, pur derivando essi dall’obbligazione principale. Una volta maturati, infatti, gli interessi acquistano autonomia e sono qualificati come prestazioni periodiche, soggette dunque alla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, del Cc., indipendentemente dal titolo o dalla natura del credito principale.

In sostanza la Suprema Corte ribadisce una linea interpretativa già consolidata: imposte decennali, sanzioni quinquennali salvo giudicato, interessi sempre quinquennali. Questo assetto mira a bilanciare l’interesse dell’amministrazione finanziaria alla riscossione con l’esigenza del contribuente di non rimanere indefinitamente esposto a pretese di pagamento.

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