Tar Sardegna, Sentenza n. 532 del 2 ottobre 2020
Nella Sentenza in epigrafe indicata, i Giudici chiariscono che il ritardo nella presentazione presso l’ufficio di Segreteria non è dipeso da negligenza del presentatore della lista ma unicamente dal ritardo degli Uffici nella consegna dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, a causa dell’insufficienza del personale amministrativo assegnato per lo svolgimento delle incombenze elettorali. Pertanto, l’esclusione della lista è avvenuta, non per fatto ascrivibile al presentatore della stessa, ma unicamente per fatto ascrivibile agli Uffici comunali, con violazione del Principio del favor partecipationis alle Elezioni. Non è in discussione la perentorietà del termine stabilito dall’art. 32, comma 9, del Dpr. n. 570/1960, per la presentazione delle liste e delle candidature, in quanto posto a presidio delle esigenze di certezza e di celerità del procedimento elettorale, ma nella specie il termine è stato di poco superato per causa non imputabile al presentatore della lista, ma per fatti connessi al ritardo nella consegna dei documenti da parte dell’Ufficio comunale. Al riguardo, i Giudici ribadiscono che “eccezionalmente, al fine di contemperare il carattere rigoroso del predetto termine con il Principio di massima partecipazione alla competizione elettorale, …[è] giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste e delle candidature allorché ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni:
1) che il ritardo sia ‘lieve’;
2) che all’ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovassero già all’interno della Casa comunale;
3) che il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati”.




