Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14933 dell’8 giugno 2018
Nella fattispecie in esame, l’Agenzia delle Entrate ha emesso, nei confronti di una Società, un atto di contestazione relativo all’anno 2005, con il quale ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 6, comma 1, del Dlgs. n. 471/97, per omessa registrazione di operazioni imponibili, nonché la sanzione pecuniaria di cui all’art. 9, del Dlgs. n. 471/97, per omessa tenuta della contabilità in quanto, al momento dell’accesso della Guardia di Finanza, non erano stati esibiti in forma cartacea i registri Iva.
Avverso il suddetto atto impositivo la Società contribuente ha proposto ricorso. Tale ricorso viene accolto poiché, nonostante il comportamento omissivo della Società contribuente, le violazioni contestate non potevano essere sanzionate, visto che non era stato impedito il controllo da parte dei verificatori e non si era verificato alcun danno per l’Erario.
Ed ancora, l’Agenzia delle Entrate propone appello, il quale viene rigettato e viene confermata la Sentenza impugnata. Così, l’Agenzia delle Entrate ricorre per Cassazione della Sentenza, ma il ricorso viene rigettato anche in questa sede.
In sostanza, quindi, la questione controversa da analizzare è se la previsione di cui all’art. 6, comma 5-bis, del Dlgs. n. 472/97, trovi applicazione nel caso, come quello in esame, in cui, nonostante l’accertata omessa presentazione delle Dichiarazioni annuali e omessa istituzione dei registri delle fatture e degli acquisti, la contribuente abbia provveduto, anche se con ritardo, all’esibizione.
Tuttavia, ai sensi dell’art. 6, comma 5-bis, del Dlgs. n. 472/97, non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’Imposta e sul versamento del Tributo. Pertanto, secondo la Suprema Corte, in tema di violazioni tributarie, l’art. 6, comma 5-bis, del Dlgs. n. 472/97, ha definito la nozione di “mera violazione formale” non punibile ai sensi dell’art. 10, comma 3, della Legge n. 212/00, stabilendo che essa sussiste allorché la violazione sia priva di incidenza sulla determinazione della base imponibile dell’Imposta e sul versamento del Tributo e sia inidonea ad arrecare pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo. Tali requisiti peraltro devono ricorrere congiuntamente ai fini della non sanzionabilità delle violazioni meramente formali.
Nel caso di specie, facendo corretta applicazione della previsione in esame, è risultato, sia che le obbligazioni tributarie erano state regolarmente adempiute, sia che era avvenuta l’esibizione delle scritture contabili prescritte, ciò consentendo ai verificatori ogni più ampio controllo.
In conclusione, quindi, non è sanzionabile l’esibizione tardiva dei registri Iva quando il ritardo non incide sull’Imposta.
di Carolina Vallini




