Corte di Cassazione, Ordinanza n. 15509 del 10 giugno 2025
La questione riguarda un accertamento fiscale relativo all’acquisto di un’abitazione che l’Amministrazione finanziaria ha considerato di lusso, escludendo quindi l’agevolazione prevista per la prima casa ai sensi della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. n. 131/1986 (“Testo unico sull’Imposta di registro”). I proprietari hanno contestato la decisione, sostenendo che non vi fossero i presupposti per considerare l’immobile di lusso e denunciando anche vizi procedurali, come l’assenza del contraddittorio prima dell’emissione dell’avviso di liquidazione.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, affermando alcuni punti fondamentali:
– nel caso dell’Imposta di registro, non è obbligatorio il contraddittorio preventivo (art. 20 Dpr. n. 131/1986, come modificato dalla Legge n. 205/2017), quindi l’Amministrazione può liquidare la maggiore imposta senza dover prima avviare un confronto diretto con il contribuente (anche art. 12 della Legge n. 212/2000, non applicabile nei casi di specie);
– l’immobile supera i 240 metri quadrati di superficie utile, come previsto dall’art. 6 del Dm. n. 1072/1969, e questo basta per qualificarlo come abitazione di lusso esclusa dai benefici prima casa, indipendentemente dalla dimensione delle aree scoperte.
La motivazione della Sentenza non è apparente né carente: i Giudici hanno chiaramente spiegato che la decisione si basa sulla superficie dell’immobile che supera i limiti previsti per godere dei benefici fiscali della prima casa, in linea con l’art. 111, comma 6, della Costituzione, e l’art. 132, comma 2, n. 4 del Cpc., oltre che con l’art. 36, comma 2, n. 4, del Dlgs. n. 546/1992.
In sintesi, i Giudici di legittimità hanno confermato che l’abitazione è di lusso e che l’avviso di liquidazione dell’imposta è legittimo secondo la normativa vigente.






