Principio di rotazione: illegittimità dell’esclusione dell’operatore economico uscente in caso di procedura negoziata

Tar Lombardia, Sentenza n. 28 del 7 gennaio 2025

La fattispecie in esame vede il raggruppamento ricorrente quale affidatario di un servizio fino al 2023, in seguito all’aggiudicazione di una procedura selettiva. Tuttavia, esso è stato escluso dalla nuova procedura di affidamento avviata dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 36/2023. I Giudici hanno accolto il ricorso del raggruppamento, evidenziando che, sebbene formalmente qualificata come “affidamento diretto”, la procedura era, in realtà, una procedura negoziata preceduta da un’indagine di mercato aperta a tutti i soggetti interessati. È stata respinta l’eccezione pregiudiziale, poiché l’interesse ad agire risulta evidente nella richiesta di annullamento dell’esclusione dalla gara e dell’aggiudicazione alla controinteressata. La parte ricorrente ha richiamato l’art. 49, comma 5, del nuovo Codice dei contratti pubblici, che esclude l’applicazione del principio di rotazione qualora la selezione avvenga mediante procedura negoziata, preceduta da un’indagine di mercato senza limiti al numero di operatori invitati. Tale norma introduce una deroga al divieto generale di due affidamenti consecutivi al medesimo operatore, rendendo illegittima l’esclusione del raggruppamento ricorrente. Le memorie della controparte non sono rilevanti, in quanto introducono elementi estranei alla motivazione dell’atto di esclusione, come l’asserita inadeguatezza dei soggetti raggruppati, che avevano già svolto con successo il servizio in passato, e qualificano erroneamente la procedura come affidamento diretto, nonostante la Delibera di indizione (che prevedeva l’invito a tutti gli operatori interessati) ne chiarisca la natura di procedura negoziata. Quest’ultima è conforme alla disciplina del Codice, configurandosi come gara competitiva, e rende necessario l’esame comparativo delle offerte. Di conseguenza, il ricorso è stato accolto. Gli atti impugnati sono annullati, con l’obbligo per la Stazione appaltante di valutare comparativamente l’offerta del raggruppamento ricorrente. Restano valide le attività già svolte nella fase della manifestazione di interesse, non oggetto di contestazione.