Nella Sentenza n. 12735 del 6 novembre 2019 del Tar Lazio, i Giudici affermano che la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara riveste carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo delle Amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale La scelta di tale modalità richiede un “particolare rigore” nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’Amministrazione committente dimostrarne l’effettiva esistenza, come nel caso di forniture e servizi caratterizzati da “infungibilità” ovvero “esclusività”.