Nella Sentenza n. 413 del 23 febbraio 2016 del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, i Giudici rilevano che il sistema di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di cui all’art. 57, comma 2, del Dlgs. n. 163/06, rappresenta un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d’interpretazione estensiva. In base all’art. 57, comma 2, lett. c), del Dlgs. n. 163/06, l’affidamento diretto è consentito nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
Dunque, nel caso in esame, è legittima la scelta effettuata dal Comune di affidare temporaneamente la gestione della Piscina comunale in base alla norma citata, in quanto la scelta è stata per evitare di far fronte a costi non sostenibili derivanti dal pericolo di un’eventuale “non gestione” della struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile, con connessa evidente alta probabilità di danni che all’Ente sarebbe potuta derivare dall’eventuale danneggiamento degli Impianti.