Procedure negoziate: il mancato invito al procedimento del precedente affidatario deve risultare debitamente motivato

Nella Sentenza n. 5361 del 21 novembre 2016 del Tar Campania, un Comune indiceva una procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio di ristorazione scolastica”. La Società ricorrente, precedente affidataria del Servizio, lamenta di non avere potuto presentare offerta perché non invitata, perciò impugna i relativi atti.

I Giudici rilevano che il principio di rotazione, pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti. A fronte di una normativa che pone sullo stesso piano i principi di concorrenza e di rotazione, la prevalente giurisprudenza si è ripetutamente espressa nel senso di privilegiare i valori della concorrenzialità e della massima partecipazione, per cui in linea di massima non sussistono ostacoli ad invitare anche il gestore uscente del servizio a prendere parte al nuovo confronto concorrenziale. Perciò, nel caso in esame, la scelta di non interpellare la Società ricorrente non può essere giustificata a posteriori con un generico rinvio al principio di rotazione, ma deve essere motivata e argomentata con le indicazione delle ragioni di detta scelta da esternare già in sede di indizione della procedura negoziata ovvero nella determina a contrattare.