Corte di Cassazione, Ordinanza n. 28243 del 4 novembre 2024
Nel caso in esame, la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di riscossione tramite ruolo, l’art. 3-bis del Dl. n. 146/2021 (introdotto dalla Legge n. 215/2021 in sede di conversione), che ha modificato l’art. 12 del Dpr. n. 602/1973 inserendo il comma 4-bis, si applica anche ai processi pendenti. Tale disposizione concretizza l’interesse alla tutela immediata nel caso di ruolo e cartelle non notificate o notificate in modo non valido.
Per quanto riguarda l’impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del Dpr. n. 602/1973 identifica specifici casi in cui l’invalidità della notifica della cartella genera automaticamente il bisogno di una tutela giurisdizionale. Questa norma ha modellato l’interesse ad agire, considerato come una condizione “dinamica” dell’azione, che può variare anche in base a norme sopravvenute, fino al momento della decisione. Pertanto, tale disposizione incide sulla Sentenza e si applica anche ai processi pendenti, nei quali l’interesse ad agire deve essere dimostrato. Ciò può avvenire nelle fasi di merito tramite il ricorso tempestivo alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al Processo tributario), o nel grado di legittimità, attraverso il deposito di documentazione ai sensi dell’art. 372 del Cpc fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione), oppure in fase di rinvio, qualora siano necessari accertamenti di fatto. Su questo orientamento si sono espresse diverse Sentenze della Corte di Cassazione (Sentenze n. 3400/2023, n. 3425/2023, n. 8330/2023, n. 8374/2023).
Inoltre, la Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 190/2023, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 12, comma 4-bis, del Dpr. n. 602/1973, come modificato dall’art. 3-bis del Dl. n. 146/2021.