Consiglio di Stato, Sentenza n. 24 del 15 gennaio 2021
Nella situazione in oggetto, i Giudici rilevano che l’opposizione alla discussione da remoto giustificata con la necessità che la discussione si tenga in presenza deve essere respinta. Ciò in quanto nell’attuale periodo di emergenza epidemiologica l’unica possibilità di discussione contemplata e ammessa dall’ordinamento è quella con collegamento da remoto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, del Dl. n. 28/2020 e 25, comma 1, del Dl. n. 137/2020.