Nella Sentenza n. 15294 del 21 luglio 2015 della Corte di Cassazione, la disapplicazione, da parte del Giudice, delle sanzioni per violazioni di norme tributarie (ai sensi degli artt. 8 del Dlgs. n. 546/92, e 6, comma 2, del Dlgs. n. 472/97, e 10, comma 3, della Legge n. 212/00), qualora accerti che le stesse sono state commesse in presenza ed in connessione con una situazione di oggettiva incertezza nell’interpretazione normativa (da riferire non al contribuente, né all’Ufficio, bensì al Giudice stesso), è possibile, anche in sede di legittimità, solo se domandata dal contribuente nei modi e nei termini processuali appropriati, cioè, secondo i principi generali in tema di processo tributario, sin dal ricorso introduttivo.




