Nella Sentenza n. 2519 del 24 dicembre 2015 della Ctr Calabria, i Giudici rilevano che la condanna al pagamento delle spese del giudizio è legata al principio della soccombenza, di cui alle cogenti previsioni degli artt. 91 e seguenti del Cpc. Il fatto che la questione sottoposta al Giudice sia controversa non costituisce motivo sufficiente per la compensazione delle spese del giudizio, atteso che, oltre che in caso di soccombenza reciproca, il Giudice può disporre la compensazione laddove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, delle quali peraltro deve dare espressa contezza nella Sentenza.
Per ragioni analoghe, è del tutto irrilevante che, in altre cause aventi lo stesso oggetto, la Commissione provinciale abbia disposto la compensazione delle spese del giudizio. Infine, è chiaro, che l’importo della pretesa non costituisce un limite rispetto alla liquidazione delle spese legali, nel senso che, pur dovendosi quantificare l’importo dovuto a titolo di spese sulla base del valore della controversia, la somma liquidata deve tenere conto dei compensi stabiliti per l’opera del difensore.