Nella Sentenza n. 5487/64/14 della Ctr Lombardia, i Giudici hanno affermato che l’indicazione di specifici motivi d’impugnazione costituisce un requisito essenziale dell’atto di appello. Infatti, la relativa funzione è proprio quella di indicare esattamente i limiti della devoluzione, permettendo così di individuare le questioni costituenti l’oggetto, l’ambito del riesame richiesti dal Giudice di secondo grado e, altresì di sottolineare gli errori commessi dal primo Giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato. In tal modo, è più facile identificare le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma.
Quindi l’appello è inammissibile nel caso in cui l’appellante riproponga pedissequamente le argomentazioni svolte in primo grado, senza contrastare in nessun modo la ratio decidendi che ha indotto la Ctp a ravvisarne l’infondatezza.




