Nell’Ordinanza n. 2133 del 24 gennaio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità ribadiscono che “nel Processo tributario, non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del ‘servizio postale universale’, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’Ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario”.
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