Processo tributario: la produzione documentale di parte è ammissibile fino a 20 giorni prima dell’udienza

Nella Sentenza n. 923 del 1°marzo 2017 della Ctr Lazio, i Giudici affermano che, in tema di ammissibilità della produzione documentale di parte, nel processo tributario il termine di 20 giorni anteriori all’udienza di trattazione della causa costituisce termine preclusivo e la sua violazione comporta la decadenza della produzione documentale tardiva. Il suddetto termine, fissato dall’art. 32, comma 1, del Dlgs. n. 546/92 per la produzione di documenti “finoa 20 giorni liberi prima della data di trattazione”, è da considerarsi “perentorio”. Dunque, tale termine non può essere prorogato, né superato mediante i poteri di acquisizione d’ufficio, né soggetto ad eccezioni, se non espressamente previste dalla legge, a meno che non ricorrano le ipotesi, nella fattispecie non dedotte, di caso fortuito o forza maggioreex art. 153, comma 2, del Cpc. da far valere con istanza di rimessione in termini.