Processo tributario: l’appello è inammissibile senza la prova della notifica

Nella Sentenza n. 19623 del 1° ottobre 2015 della Corte di Cassazione, i Giudici statuiscono che, nell’ipotesi di omessa produzione dell’avviso di ricevimento idoneo a comprovare il perfezionamento della notificazione eseguita a mezzo del Servizio postale, non può essere accolta l’istanza di mero rinvio, formulata dalla parte impugnante al fine di provvedere a tale deposito, poiché il differimento d’udienza si porrebbe in manifesta contraddizione con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo stabilito dall’art. 111 della Costituzione. Infatti, l’omessa produzione determina in modo immediato ed irretrattabile l’effetto dell’inammissibilità dell’impugnazione nonché il consolidamento del diritto della controparte a tale declaratoria.

Per vedere questi contenuti è necessario essere registrati. Premere Login per accedere o per attivare un abbonamento gratuito di prova.