Processo tributario: legittimità della motivazione per relationem ad un atto di parte

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 9334 del 6 maggio 2015, afferma che nel processo civile, così come in quello tributario, la motivazione della Sentenza che si limita a riprodurre il contenuto di un atto di parte, anche senza nulla aggiungere a quanto riportato nei predetti documenti, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano in ogni caso attribuibili all’Organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo.
Quanto predetto è da ritenersi legittimo, poiché la citata tecnica di redazione della Sentenza non può ritenersi di per sé vietata, in quanto nessuna norma dell’ordinamento positivo prescrive l’originalità della Sentenza, sia nelle modalità espositive che nei contenuti.
Corte di Cassazione – Sentenza n. 9334 del 6 maggio 2015
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