Nella Sentenza n. 4962 del 2 marzo 2018 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità rilevano che nel Processo tributario l’Agente del “Servizio di riscossione” è parte, ai sensi dell’art. 10 del Dlgs. n. 546/92, quando oggetto della controversia è l’impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili. Qualora invece, come nel caso di specie, il contribuente impugni un atto dell’Agente di riscossione per mancanza o per mancata notificazione dell’atto impositivo presupposto, la legittimazione passiva spetta all’Ente impositore su cui incombe l’onere probatorio dell’adozione e della notifica del proprio atto, al cui adempimento è funzionale l’eventuale chiamata in causa ex art. 23 del Dlgs. n. 546/92 dell’Agente del “Servizio alla riscossione” perché provveda a produrre la documentazione in suo possesso.
Inoltre, la Suprema Corte chiarisce che la Tarsu è un Tributo locale che si struttura come prestazione periodica, con connotati di autonomia nell’ambito di una “causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essa in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’Ente impositore, con la conseguenza che al relativo credito si applica la prescrizione breve quinquennale di cui all’art. 2948 del Codice civile.




