Corte di Cassazione, Ordinanza n. 300 dell’8 gennaio 2025
Nel contenzioso tributario, secondo la normativa precedente alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lett. p), del Dlgs. n. 220/2023, l’atto redatto in camera di consiglio ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 276 del Cpc., richiamato dall’art. 35, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992, ha un valore puramente interno e non produce effetti giuridici esterni. La validità della Sentenza, infatti, dipende esclusivamente dalla sua pubblicazione tramite deposito presso la segreteria del Giudice. Di conseguenza, la mancanza del dispositivo firmato dal presidente non rende invalida la Sentenza, poiché tale omissione non è considerata un vizio dalla norma richiamata.
Inoltre, se l’atto di appello è notificato tramite servizio postale, sia dall’ufficiale giudiziario sia direttamente dalla parte (ai sensi dell’art. 16, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992), e la controparte non si costituisce, l’appellante deve obbligatoriamente presentare in giudizio, prima della discussione, l’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica. In mancanza, è possibile chiedere una proroga dei termini per produrre l’avviso, dimostrando di aver agito tempestivamente per ottenerne una copia dall’amministrazione postale.


