Nell’Ordinanza n. 22248 del 25 settembre 2017 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità statuiscono che la sanzione per la notificazione tentata presso il domicilio non più attuale non è produttiva di alcun effetto in grado di sanare l’inosservanza del termine di impugnazione e pertanto è inammissibile. La Suprema Corte rileva che nessun effetto sanante è ascrivibile alla costituzione del controricorrente, poiché l’inosservanza del termine consuma definitivamente ed insanabilmente il potere di impugnazione, oltre al fatto che, nella specie, non si determina un’ipotesi di nullità della notificazione, ma ha luogo più esattamente un’ipotesi di inesistenza della notificazione; posto infatti che, quando il procedimento non si è concluso mediante consegna di copia conforme all’originale dell’atto da notificare, la notificazione è da ritenersi non compiuta, ma solo tentata. Dunque, secondo i Giudici di legittimità, ci si viene a trovare di fronte ad un atto, non già nullo, ma del tutto inesistente, perché giammai entrato a far parte della realtà dell’ordinamento, il che esclude che si possa procedere alla sua rinnovazione a mente dell’art. 291 del Cpc., e che rispetto ad esso possano essere perciò invocati gli effetti propri dell’atto nullo.




