Tar Sicilia, Sentenza n. 1845 del 17 maggio 2024
Nella Sentenza in epigrafe, il ricorrente ha contestato vari atti relativi a una procedura di progressione verticale per la copertura di posti da “istruttore tecnico” presso un Comune. Il Tar ha accolto il motivo di ricorso secondo cui gli atti impugnati si ponevano in violazione dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 127/1997, come modificata dalla Legge n. 191/1998. Questa norma stabilisce che, in caso di pari punteggio, deve essere preferito il candidato più giovane. L’Amministrazione ha sostenuto che le norme sui concorsi pubblici non si applicano alle procedure interne di progressione di carriera e che la preferenza per l’anzianità anagrafica è coerente con l’obiettivo di valorizzare l’esperienza. Ha inoltre richiamato il rinnovato art. 52, comma 1-bis, del Dlgs. n. 165/2001, che prevede procedure comparative per le progressioni interne, superando la qualificazione delle progressioni verticali come concorsi pubblici. I Giudici rilevano che, mentre la norma precedente richiedeva un concorso pubblico per le progressioni fra aree, la modifica normativa del 2021 ha introdotto la procedura comparativa per le progressioni interne, privilegiando la valutazione del merito del dipendente, inclusi titoli di studio, abilitazioni professionali e incarichi di responsabilità. La preferenza per il candidato più giovane, a parità di punteggio, è stata ritenuta compatibile con l’obiettivo di valorizzare la qualificazione professionale e l’efficienza della pubblica amministrazione. La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità di questa norma, sostenendo che essa promuove un rinnovamento del personale amministrativo e un servizio più efficiente. La giurisprudenza amministrativa ha inoltre stabilito che, nelle progressioni verticali, devono applicarsi le stesse regole dei concorsi pubblici, inclusa la preferenza per la minore età. In conclusione, è illegittima la disposizione del regolamento per la disciplina delle progressioni tra le aree (note anche come progressioni verticali) che prevede la maggiore anzianità anagrafica come criterio di priorità in caso di parità di punteggio nella graduatoria finale dei candidati.


