Progressioni verticali “in deroga”: risorse incluse nel tetto di spesa di personale

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 148 del 22 maggio 2024

Il Presidente di una Unione di Comuni ha chiesto se alcune risorse destinate alle “progressioni in deroga”, introdotte dall’art. 13, commi 6, 7 e 8 del Ccnl. 2019-2021, possano essere escluse dai tetti di spesa.

In particolare, ha chiesto se la quota dello 0,55% del monte salari 2018, utilizzabile per finanziare le progressioni verticali ai sensi dell’art. 13, comma 8 del Contratto collettivo Enti Locali 16 novembre 2022, possa essere assimilata agli oneri per i rinnovi contrattuali e, quindi, esclusa dal computo del tetto di spesa calcolata secondo l’art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006. Tale legge stabilisce che per gli Enti non sottoposti al Patto di stabilità interno, le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008, escludendo però gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. Per rispondere al quesito, la Sezione richiama brevemente il quadro normativo:

–      l’art. 13, comma 6, del Ccnl. Comparto “Funzioni locali” 16 novembre 2022 prevede una disciplina transitoria per le progressioni tra le aree nel “Piao”, diversa da quella ordinaria, per requisiti, criteri, selezioni, relazioni sindacali e fonte di finanziamento. Il comma 8 stabilisce che queste progressioni, consentite fino al 31 dicembre 2025, possono essere finanziate con risorse determinate ai sensi dell’art. 1, comma 612, della Legge n. 234/2021, fino allo 0,55% del monte salari 2018;

–      l’art. 1, comma 612, della Legge n. 234/2021, prevede finanziamenti specifici per i nuovi ordinamenti professionali del personale e stabilisce che per il personale di enti diversi dall’amministrazione statale si provvede con integrazione delle risorse dei contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, entro la stessa percentuale del monte salari 2018;

–      l’art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006, impone un limite storico per la spesa del personale (escludendo gli oneri per i rinnovi contrattuali), vigente anche dopo le modifiche legislative del 2016.

Non esiste una definizione normativa di “monte salari“, ma esso comprende tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento per il personale, escluse alcune voci come assegni familiari e buoni pasto. Gli “oneri per i rinnovi contrattuali” si riferiscono invece a incrementi retributivi riconosciuti dalla contrattazione collettiva. L’interpretazione delle norme porta a concludere che la quota dello 0,55% del monte salari 2018, utilizzata per finanziare le progressioni verticali, non è assimilabile agli oneri per i rinnovi contrattuali e non può essere esclusa dai tetti di spesa secondo l’art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006. In conclusione, la Sezione esprime che la quota dello 0,55% del monte salari 2018 utilizzata per finanziare progressioni verticali non è assimilabile agli oneri per i rinnovi contrattuali.

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