Nella Sentenza n. 1392 del 18 aprile 2020 del Tar Campania, i Giudici hanno affermato l’illegittimità della quarta proroga del contratto di servizi psicosociali e di riabilitazione da parte di una Asl e contestualmente hanno definito i termini per la legittimità del ricorso alla proroga tecnica. Il Dlgs. n. 50/2016, all’art. 106, comma 11, con l’inciso “se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga”, escluderebbe la possibilità di una proroga cd. “tecnica” del contratto qualora la lex specialis di gara non preveda espressamente tale possibilità.
I Giudici rilevano che in
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